(Pubblicata   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

    la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
              Modifiche alla legge regionale n. 18/2006

    1.  Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della
Fondazione  per  la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana
di  Aquileia  e  finanziamenti  per lo sviluppo turistico dell'area),
come  modificata  dall'Art.  7,  comma  133, della legge regionale n.
1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 1,  dell'Art.  1,  le  parole «di livello statale,
regionale e locale» sono soppresse;
      b) il comma 2, dell'Art. 1, e' soppresso;
      c) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  2.  (Fondazione  per  la  valorizzazione  archeologica e
urbanistica  di  Aquileia).  - 1. Per le finalita' dell'Art. 1, sulla
base  di  appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'Art.  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la
costituzione  di  una fondazione per la valorizzazione archeologica e
urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.
    2. La Regione promuove altresi' la partecipazione alla Fondazione
Aquilela,  in qualita' di soggetti fondatori, del comune di Aquileia,
della  provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza
fine di lucro.»;
      d) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 3. (Elementi statutari). - 1. Lo statuto della Fondazione
Aquileia  dovra' richiamare espressamente le finalita' della presente
legge e prevedere tra i suoi compiti:
        a) la   predisposizione   di  piani  strategici  di  sviluppo
culturale  e  di  indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche
con  riferimento  alla  gestione  del  sito quale Patrimonio Mondiale
dell'Umanita'  UNESCO  e a supporto delle attivita' di pianificazione
urbanistica   di  competenza  degli  enti  locali,  finalizzati  alla
valorizzazione  delle  aree  archeologiche, nel quadro dello sviluppo
coordinato  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria e secondaria e
delle  infrastrutture  a servizio delle aree residenziali e di quelle
destinate  alle attivita' produttive agricole, artigiane, turistiche,
culturali e sociali;
        b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
        c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei
piani  di  cui  alla  lettera a)  e nelle zone sottoposte a tutela ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.  42/2004 e successive modifiche,
nonche'  la  predisposizione  dei  supporti organizzativi e logistici
connessi agli interventi stessi.»;
      e) l'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
      «Art.   4.   (Conferimenti  e  dotazione  di  risorse  umane  e
materiali).  -  1.  I  soggetti  fondatori  concorrono alla dotazione
patrimoniale  e al sostegno delle attivita' della Fondazione Aquileia
in conformita' delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi
ordinamenti,  nel  rispetto  di  quanto  convenuto in sede di stipula
degli accordi di cui all'Art. 2, comma 1.»;
      f) al  comma 1  dell'Art.  5  le  parole  «il  Presidente della
Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»;
      g) al  comma 3  dell'Art.  6 dopo le parole «forme di fruizione
turistica  compatibili»  sono  aggiunte  le seguenti: «con la valenza
culturale dei siti»;
      h) il comma 5 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente:
      «5.  L'amministrazione  regionale, nel rispetto delle procedure
autorizzative   previste   dal   decreto  legislativo  n.  42/2004  e
successive  modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela,
puo'   concedere   contributi   pluriennali   per  la  realizzazione,
l'ammodernamento,  la ristrutturazione e il completamento di esercizi
commerciali,  pubblici  esercizi  e strutture ricettive connessi alla
valorizzazione  turistica delle aree archeologiche comprese nei piani
di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a).»;
      i) al  comma 7 dell'Art. 6 le parole «valorizzazione turistica,
culturale  e  infrastrutturale  delle  aree comprese nei piani di cui
all'Art.  3,  comma  1,  lettera  b)» sono sostituite dalle seguenti:
«valorizzazione  turistica  e culturale delle aree comprese nei piani
di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a)».
    2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del disposto di cui
all'Art.   4,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  18/2006,  come
sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico:
      a) relativamente  al  conferimento  a  titolo di concorso nella
dotazione  patrimoniale  della Fondazione di cui all'Art. 2, comma 1,
della  legge  regionale  n.  18/2006,  come  sostituito  dal comma 1,
lettera c), all'unita' previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo
5148  del  documento  tecnico  allegato  ai  bilanci  medesimi la cui
denominazione e' sostituita con la seguente «Conferimenti a titolo di
concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia»;
      b) relativamente  al  sostegno delle attivita' della Fondazione
di  cui  all'Art.  2, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come
sostituito  dal  comma 1, lettera c), all'unita' previsionale di base
8.2.300.1.279  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007,
con  riferimento  al  capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai
bilanci  medesimi  la cui denominazione e' sostituita con la seguente
«Interventi a sostegno delle attivita' della Fondazione Aquileia».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 23 febbraio 2007
                                ILLY

    (Omissis).